Art. 1 – Definizioni
Nel presente statuto i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:
Art. 2 – Nome
Il nome di questa associazione è Rotary Club Salerno Est, Membro del Rotary International.
Art. 3 – Limiti territoriali
I limiti territoriali del club sono i seguenti : Salerno ( zona orientale ad Est dell’Irno ), Pellezzano, Baronissi, Fisciano, Calvanico, Mercato San Severino, Pontecagnano Faiano, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Castiglione dei Genovesi.
Art. 4 – Scopo dell’Associazione
Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale ;
Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera
più nobile, quale mezzo per servire la collettività ;
Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire ;
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
Art. 5 – Cinque vie d’azione
Le Cinque vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.
Art. 6 – Riunioni
(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento.
(b) Cambiamenti. Per validi motivi il consiglio può rimandare la riunione ad altra data (purchè avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.
Art. 7 – Compagine dei soci
(a) Soci potenziali. Un socio può proporre come socio attivo del club un individuo proveniente da un altro club la cui affiliazione sia terminata o stia per terminare in seguito al trasferimento della sua attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Non possono diventare soci del club i rotariani o ex rotariani che abbiano debiti nei confronti di un altro club. Questo club ha la facoltà di richiedere al club precedente una dichiarazione scritta nella quale si confermi che il candidato ha ottemperato a tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell’associazione. L’ammissione quale socio attivo di un ex rotariano o di un rotariano che si trasferisce da un altro club conformemente a quanto affermato in precedenza in questo paragrafo è subordinata all’ottenimento di un certificato, rilasciato dal consiglio direttivo del club precedente, che conferma che il candidato è stato socio di quel club.
(b) Ex soci. Il club si impegna a fornire, a un altro Rotary club che chieda referenze su un candidato, una dichiarazione che confermi se l’ex socio abbia ottemperato o meno agli obblighi finanziari nei confronti del club.
(a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un club.
(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.
Art. 8 – Categorie professionali
(a) Attività principale. Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio sociale. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.
(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.
Art. 9 – Assiduità
(a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio :
(1) partecipa alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della durata della riunione ;
(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract, di un club Interact o di un Gruppo rotariano comunitario, siano essi già stabiliti o provvisori ;
(3) partecipa al congresso internazionale del RI, al Consiglio di Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un Istituto del Rotary indetto per i dirigenti in carica, emeriti ed entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale; a un congresso multizona del Rotary, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso o a un’assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata ;
(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo ;
(5) partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio ;
(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui faccia parte ;
(7) partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.
Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero.
(b) Se al momento della riunione, il socio si trova:
(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma ;
(2) in servizio come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary ;
(3) in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club ;
(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI ;
(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza ;
(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.
(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi ;
(b) l socio ha compiuto i 65 anni d’età e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
Art. 10 – Consiglieri e dirigenti
(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
(b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
(c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non può essere presidente del club. In questo caso, l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.
Art. 11 – Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione ai sensi dell’art. 7, comma 4 (a). I rotaractiani che abbiano cessato di essere soci di un club Rotaract entro i due anni precedenti e che vengano accettati quali soci di questo club saranno esentati dal versamento della quota d’ammissione.
Art. 12 – Durata dell’affiliazione
(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza.
Va però evidenziato che :
(1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club ;
(2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.
(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.
(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 8, comma 2).
(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve
(1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club in ciascun semestre;
(2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club in ciascun semestre (fanno eccezione gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale, che sono esonerati dall’obbligo di frequenza).
I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
(a) Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art. 7, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club.
(b) Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero di soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 16.
(b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 16.
(d) Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.
(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).
(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club ;
(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione ;
(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione ;
(d) che sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club; il consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni.
Art. 13 – Affari locali, nazionali e internazionali
(a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.
Art. 14 – Riviste rotariane
Art. 15 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento
Con il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.
Art. 16 – Arbitrato e mediazione
(a) Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.
(b) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 17 – Regolamento
Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.
Art. 18 – Interpretazione
L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.
Art. 19 – Emendamenti
Art. 20 – Vigenza
Il presente statuto avrà vigenza ed entrerà in vigore a partire dal prossimo anno rotariano 2013 – 2014